Descrizione
Si informa la cittadinanza che, con l'entrata in vigore della Legge 9 ottobre 2026, n. 180, sono state introdotte nuove disposizioni per consentire agli elettori temporaneamente domiciliati in una Regione diversa da quella del Comune di iscrizione elettorale di esercitare il diritto di voto senza dover rientrare nel Comune di residenza.
La nuova disciplina si applica alle elezioni politiche, alle elezioni europee e ai referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. Sono escluse le elezioni amministrative e regionali.
Chi può presentare domanda
Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede:
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Gli elettori domiciliati fuori Regione per motivi di studio o lavoro, per un periodo di almeno nove mesi;
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Gli elettori che si trovano fuori Regione per motivi di cura o assistenza sanitaria, per almeno tre mesi;
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I caregiver familiari che assistono persone sottoposte a cure fuori Regione, per almeno tre mesi;
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I genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a cure o trattamenti medici fuori Regione.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata al Comune di temporaneo domicilio, personalmente oppure mediante strumenti telematici, utilizzando l'apposito modello.
L'iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede ha validità annuale e deve essere rinnovata ogni anno. È inoltre possibile richiederne la revoca con le medesime modalità.
Termini per la presentazione delle domande
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Entro il 31 dicembre di ogni anno: per gli elettori fuori sede per motivi di studio o lavoro la cui condizione sia già in essere, con riferimento alle consultazioni elettorali dell'anno successivo.
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Entro 30 giorni dal verificarsi dei requisiti e comunque non oltre il 45° giorno antecedente la votazione: per gli elettori fuori sede per studio o lavoro la cui condizione sia sorta successivamente al 31 dicembre.
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Entro il 45° giorno antecedente la votazione: per gli elettori fuori sede per motivi di cura, assistenza sanitaria e per i familiari aventi diritto.
Assegnazione della sezione elettorale
A seguito della verifica dei requisiti, il Comune di temporaneo domicilio provvederà all'iscrizione nell'apposito elenco e all'assegnazione della sezione elettorale presso la quale l'interessato potrà esercitare il diritto di voto.
L'elettore ammesso riceverà, entro il decimo giorno antecedente la consultazione elettorale, un'attestazione contenente l'indicazione della sezione assegnata.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Elettorale del Comune di Genazzano.
Riferimenti normativi: Legge 9 ottobre 2026, n. 180, articolo 8; Circolare del Ministero dell'Interno – DAIT n. 65 del 15 ottobre 2026.
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Ultimo aggiornamento: 27 ottobre 2026, 13:28